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STATUTO

STATUTO DELLA RETE MUSEALE ECCLESIASTICA UMBRA

 

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA

 

Articolo 1 –E’ costituita, per iniziativa della Conferenza Episcopale Umbra, l’Associazione denominata “RETE MUSEALE ECCLESIASTICA UMBRA” (d’ora in avanti Rete).

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

 

Articolo 2 - L'Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge l'esclusivo perseguimento di finalità culturali, pastorali e religiose.

L'Associazione si propone di contribuire in primo luogo alla conservazione e alla valorizzazione dei musei e delle raccolte che hanno carattere di ecclesiasticità o sono di interesse religioso esistenti in Umbria, proponendoli quali strumenti di animazione culturale delle comunità cristiane e della società.

Essa inoltre, persegue i seguenti scopi: valorizzare gli specifici contenuti di fede e di religiosità popolare di tali istituzioni; incrementare il loro patrimonio,  agevolandone la corretta gestione e l’aggiornamento funzionale; sostenere la presenza e la rappresentanza della singolare specificità delle realtà associate nella più ampia rete museale italiana, favorendo i rapporti di collaborazione con gli organi di tutela e promozione statali, con gli  enti locali e con altre associazioni artistiche e culturali.

Articolo 3 - L'Associazione, per il perseguimento degli scopi di cui all’art. 2, si propone di offrire ai propri associati:

a) i servizi comuni di carattere culturale, secondo appropriati standard espositivi, scientifici, didattici, documentativi e promozionali;

b) servizi di rete, al fine di armonizzare le politiche di gestione, per quanto attiene alla consulenza tecnica e scientifica, museale, espositiva, tecnico-impiantistica, all'assicurazione dei beni, alla sicurezza, alla documentazione editoriale e multimediale, alla promozione turistica della rete museale regionale ecc., anche attraverso la gestione diretta delle strutture museali a essa eventualmente affidate dai singoli associati;

c) servizi di progettazione per lo sviluppo e il sostegno della rete museale ecclesiastica e qualsiasi altro servizio ritenuto utile per la gestione e lo sviluppo della medesima, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati;

d) organizzare e gestire itinerari religiosi, artistici, storici, turistico-culturali, rivolti alla promozione dell'offerta culturale del territorio regionale e l'interazione dei musei con il territorio e il patrimonio storico diffuso;

e) reperire fondi ed elaborare piani finanziari per la promozione della rete.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse e strumentali.

 

TITOLO II

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE

 

Articolo 4 – II patrimonio dell’Associazione è costituito:

   - da beni mobili ed immobili in proprietà;

   - da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;

   - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio medesimo;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

      - dalle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straor­dinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare;

      - da proventi di attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

      - da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la desti­nazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Articolo 5 - L'esercizio finanziario inizia il l° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo, mentre quello preventivo deve essere ela­borato entro il 30 ottobre dell'anno precedente.

 

TITOLO III

SOCI

 

Articolo 6 Possono essere soci della Rete  musei e gallerie, collezioni storiche, artistiche, scientifiche, antropologiche, demoetnografiche di interesse ecclesiastico esistenti nel territorio della Regione Ecclesiastica Umbria, nonché le persone fisiche e giuridiche indicate all’articolo 7.

 

Articolo 7 – I soci si distinguono in: fondatori, ordinari, onorari, sostenitori.

 

Sono soci fondatori gli enti che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione.

La loro appartenenza all’Associazione è a tempo indeterminato, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

 

Sono soci ordinari gli enti che vengono ammessi per delibera del Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda con indicazione delle generalità dell’ente rappresentato, dove si dichiara di accettare il presente statuto e il regolamento.

 

Sono soci onorari le persone fisiche che vengono chiamati a far parte dell'Associazione per aver reso servizi eminenti ai musei, alle raccolte o siano benemerite dell'Associazione. La nomina dei soci onorari è di spettanza dell'Assemblea ed è a vita.

I soci onorari possono partecipare alle assemblee dell’Associazione, ma non hanno diritto di voto.

 

Sono soci sostenitori coloro che intendono contribuire culturalmente e/o finanziariamente alla vita dell' Associazione, le cui domande di adesione siano state accettate dal Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori possono partecipare alle assemblee dell’Associazione, ma non hanno diritto di voto.

 

Le persone giuridiche sono rappresentate dal legale rappresentate o da un suo legittimo delegato; se si tratta di musei o collezioni diocesane, dal direttore.

 

La quota di Associazione per i soci fondatori e ordinari viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le eventuali dimissioni dovranno essere presentate per iscritto dai soci entro il 30 ottobre di ogni anno.

 

Articolo 8 - La qualifica di socio si perde, nel caso di persona fisica, per decesso, dimissioni e decadenza, nel caso di persone giuridiche, per dimissioni, decadenza ed estinzione. La decadenza viene dichiarata dal consiglio per morosità o per grave trasgressione alle norme statutarie.

 

TITOLO IV

ASSEMBLEA

 

Articolo 9 –L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 giugno, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede statutaria.

 

Articolo 10 - L'Assemblea delibera sulla relazione del Presidente e del tesoriere, sul conto economico consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione e su quanto stabilito dallo statuto; elegge inoltre i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Sia l'Assemblea ordinaria che la straordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 25, sono valide, in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci; in seconda con­vocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Entrambe le assemblee deliberano validamente con il voto favorevole della maggio­ranza dei soci presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ciascun socio può farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio.

Un socio non può rappresentare più di un altro socio.

La convocazione, con indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno dei lavori è fatta con avviso a ciascun socio 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria viene convocata a mezzo lettera raccomandata o per posta elettronica.

 

Articolo 12 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sostitu­zione, del vice Presidente; in assenza di entrambi, viene eletto un Presidente “ad actum”.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

 

TITOLO V

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Articolo 13 - L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea per un quadriennio, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Per l’individuazione dei componenti da eleggere, l’Assemblea dovrà garantire la rappresentanza di tutti i soci, tenendo conto delle esigenze territoriali.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione con il socio che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima elezione. Chi subentra dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 14 - Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il  Vicepresidente e provvede  a nominare il segretario ed il tesoriere, che possono essere scelti al di fuori del consi­glio ed in tal caso non hanno diritto al voto.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo e alle altre cariche elettive, salvo il rimborso delle spese sostenute,  a norma di regolamento.

 

Articolo 15 - Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta della maggioranza dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi mem­bri; le delibere devono essere espresse con voto favorevole dei due terzi dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

II consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Delle riunioni del consiglio viene redatto, su apposito libro, il verbale, che verrà sot­toscritto dal Presidente e dal segretario.

 

Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, con l'eccezione di acquisti o vendite di beni immobili o mobili di particolare valore artistico, di accettazione di donazioni, eredità e legati, per i quali è necessario il consenso dell'Assemblea. Esso procede pure all'assunzione di dipendenti e impiegati, determinandone la retribuzione.

In sede di prima attivazione, il Consiglio Direttivo viene nominato nell’atto costitutivo dell’Associazione.

 

Articolo 17 - Compiti del Presidente sono:

-      rappresentare l'ente;

-      guidare l'attività dell'Associazione e garantire il rispetto delle procedure nelle sue varie fasi operative;

-      convocare, presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;

-      fissarne l'ordine del giorno;

- garantire l'esecuzione di quanto in esso deliberato, a norma di statuto e regolamento;

-      intrattenere relazioni esterne.

 

Articolo 18 - Il Presidente è coadiuvato da un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

 

Articolo 19 - Il segretario segue le attività ordinarie dell'Associazione e cura i contatti tra i membri della stessa; coordina e svolge le attività di corrispondenza, documentazione, archivio, conformemente a quando deliberato dal Consiglio Direttivo e previsto dal regolamento.

 

Articolo 20 - Il Presidente può esercitare in casi di accertata ur­genza le funzioni del Consiglio Direttivo solo in materia ordinaria, salvo ratifica da parte di questo alla prima successiva riunione.

 

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

 

Articolo 21 -

II tesoriere cura la tenuta dei libri contabili ed è responsabile della cassa.

È sua cura la preparazione dei bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione, che deve essere approvato dall'Assemblea.

 

Articolo 22 - Per le operazioni amministrative correnti il tesoriere, nell'ambito delle deleghe rilasciate dal Presidente, può disgiuntamente operare prelevamenti o versamenti dai suoi conti dell'Associazione. Per le altre operazioni si richiede il benestare del Consiglio Direttivo; se urgenti si richiede il benestare del Presidente, o, in caso di assenza, del Vicepresidente.

 

 

 

 

TITOLO VII

COLLEGIO DEI REVISORI

 

Articolo 23 - La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituita da tre membri effettivi. Il Presidente del collegio deve essere iscritto all'albo dei Revisori dei Conti o degli Ordini Professionali. I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

 

TITOLO VIII

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

 

Articolo 24 – Il comitato tecnico-scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo all’inizio di ciascun mandato ed è composto dai Direttori dei Musei associati. Possono esservi chiamati, in modo continuativo od occasionale, rappresentanti delle Soprintendenze e del mondo accademico  nonché esperti del settore. Il Comitato opera in stretto rapporto con il Presidente che ne coordina l’attività e al quale fornisce il necessario supporto tecnico.

TITOLO IX

MODIFICA DELLO STATUTO

 

Articolo 25 - Eventuali modifiche dello statuto sono demandate dall'Assemblea straordinaria a tale scopo convocata e dichiarata valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci fondatori e ordinari, in regola con il pagamento delle quote sociali mentre in seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti.

Le modifiche devono essere deliberate con il voto favorevole  dei due terzi dei presenti e sono assoggettate alla ratifica da parte della Conferenza Episcopale Umbra.

 

TITOLO X

SCIOGLIMENTO - CONTROVERSIE

 

Articolo 26 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza del settantacinque per cento dei votanti, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

L'eventuale patrimonio residuo alla liquidazione sarà devoluto associazioni o enti aventi finalità analoghe, sentita la Conferenza Episcopale Umbra.

 

 

TITOLO XI

NORMA FINALE - REGOLAMENTO

 

 

Articolo 27 – Ecompito del Consiglio Direttivo predisporre il regolamento applicativo del presente statuto, sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea.

 

Articolo 28 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del diritto civile in materia di associazioni, fatto salvo il disposto dell’art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222.