STATUTO DELLA RETE MUSEALE ECCLESIASTICA UMBRA
TITOLO
I
DENOMINAZIONE
- SEDE - SCOPI - DURATA
Articolo
1 –E’ costituita, per iniziativa della Conferenza Episcopale Umbra,
l’Associazione denominata “RETE MUSEALE ECCLESIASTICA UMBRA” (d’ora in avanti
Rete).
La
durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Articolo
2 - L'Associazione non ha scopo
di lucro e si prefigge l'esclusivo perseguimento di finalità culturali,
pastorali e religiose.
L'Associazione
si propone di contribuire in primo luogo alla conservazione e alla
valorizzazione dei musei e delle raccolte che hanno carattere di
ecclesiasticità o sono di interesse religioso esistenti in Umbria, proponendoli
quali strumenti di animazione culturale delle comunità cristiane e della
società.
Essa
inoltre, persegue i seguenti scopi: valorizzare gli specifici contenuti di fede
e di religiosità popolare di tali istituzioni; incrementare il loro
patrimonio, agevolandone la corretta
gestione e l’aggiornamento funzionale; sostenere la presenza e la
rappresentanza della singolare specificità delle realtà associate nella più
ampia rete museale italiana, favorendo i rapporti di collaborazione con gli
organi di tutela e promozione statali, con gli
enti locali e con altre associazioni artistiche e culturali.
Articolo 3 - L'Associazione, per il perseguimento degli scopi di
cui all’art. 2, si propone di offrire ai propri associati:
a) i servizi comuni di carattere culturale, secondo appropriati standard
espositivi, scientifici, didattici, documentativi e promozionali;
b) servizi di rete, al fine di armonizzare le politiche di
gestione, per quanto attiene alla consulenza tecnica e scientifica, museale,
espositiva, tecnico-impiantistica, all'assicurazione dei beni, alla sicurezza,
alla documentazione editoriale e multimediale, alla promozione turistica della
rete museale regionale ecc., anche attraverso la gestione diretta delle
strutture museali a essa eventualmente affidate dai singoli associati;
c) servizi di progettazione per lo sviluppo
e il sostegno della rete museale ecclesiastica e qualsiasi altro servizio
ritenuto utile per la gestione e lo sviluppo della medesima, anche in
collaborazione con altri organismi pubblici e privati;
d) organizzare e gestire itinerari
religiosi, artistici, storici, turistico-culturali, rivolti alla promozione
dell'offerta culturale del territorio regionale e l'interazione dei musei con
il territorio e il patrimonio storico diffuso;
e) reperire fondi ed elaborare piani finanziari per la
promozione della rete.
L'Associazione non può svolgere
attività diverse da quelle sopra indicate, a eccezione di quelle a esse
direttamente connesse e strumentali.
TITOLO II
PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 4 – II patrimonio dell’Associazione
è costituito:
- da beni mobili ed immobili in
proprietà;
- da eventuali fondi
costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali
erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio medesimo;
Le entrate
dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali stabilite dal
Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti
dall'Assemblea che ne determina l'ammontare;
- da proventi di attività marginali di
carattere commerciale e produttivo;
- da ogni altra entrata che concorra a
incrementare l'attivo sociale.
È vietato distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 5 - L'esercizio finanziario inizia il l° gennaio e termina
il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni
esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo,
mentre quello preventivo deve essere elaborato entro il 30 ottobre dell'anno
precedente.
TITOLO III
SOCI
Articolo 6 – Possono essere soci della Rete musei e gallerie, collezioni storiche,
artistiche, scientifiche, antropologiche, demoetnografiche di interesse
ecclesiastico esistenti nel territorio della Regione Ecclesiastica Umbria,
nonché le persone fisiche e giuridiche indicate all’articolo 7.
Articolo 7 – I soci si
distinguono in: fondatori, ordinari, onorari, sostenitori.
Sono soci fondatori
gli enti che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione.
La loro appartenenza
all’Associazione è a tempo indeterminato, hanno diritto di voto e sono
eleggibili alle cariche sociali.
Sono soci ordinari
gli enti che vengono ammessi per delibera del Consiglio Direttivo, previa
presentazione di apposita domanda con indicazione delle generalità dell’ente
rappresentato, dove si dichiara di accettare il presente statuto e il
regolamento.
Sono soci onorari
le persone fisiche che vengono chiamati a far parte dell'Associazione per aver
reso servizi eminenti ai musei, alle raccolte o siano benemerite
dell'Associazione. La nomina dei soci onorari è di spettanza dell'Assemblea ed
è a vita.
I soci onorari possono
partecipare alle assemblee dell’Associazione, ma non hanno diritto di voto.
Sono soci
sostenitori coloro che intendono contribuire culturalmente e/o
finanziariamente alla vita dell' Associazione, le cui domande di adesione siano
state accettate dal Consiglio Direttivo.
I soci sostenitori
possono partecipare alle assemblee dell’Associazione, ma non hanno diritto di
voto.
Le persone giuridiche
sono rappresentate dal legale rappresentate o da un suo legittimo delegato; se
si tratta di musei o collezioni diocesane, dal direttore.
La quota di
Associazione per i soci fondatori e ordinari viene stabilita annualmente dal
Consiglio Direttivo.
Le eventuali dimissioni
dovranno essere presentate per iscritto dai soci entro il 30 ottobre di ogni
anno.
Articolo 8 - La qualifica di socio si perde, nel caso di persona
fisica, per decesso, dimissioni e decadenza, nel caso di persone giuridiche,
per dimissioni, decadenza ed estinzione. La decadenza viene dichiarata dal
consiglio per morosità o per grave trasgressione alle norme statutarie.
TITOLO IV
ASSEMBLEA
Articolo 9 –L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente
almeno una volta all'anno entro il 30 giugno, ed in via straordinaria quando
sia necessaria o sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio
Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
L'Assemblea può essere
convocata in luogo diverso dalla sede statutaria.
Articolo 10 - L'Assemblea delibera sulla relazione del Presidente e
del tesoriere, sul conto economico consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e
direttive generali dell'Associazione e su quanto stabilito dallo statuto;
elegge inoltre i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei
Conti, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente
una sola volta.
Sia l'Assemblea
ordinaria che la straordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 25, sono
valide, in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci; in seconda
convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
Entrambe le assemblee
deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci
presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Ciascun socio può farsi
rappresentare con delega scritta da un altro socio.
Un socio non può
rappresentare più di un altro socio.
La convocazione, con
indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno dei lavori
è fatta con avviso a ciascun socio 10 giorni prima della data dell'Assemblea.
L'Assemblea
straordinaria viene convocata a mezzo lettera raccomandata o per posta
elettronica.
Articolo 12 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente
dell'Associazione o, in sostituzione, del vice Presidente; in assenza di
entrambi, viene eletto un Presidente “ad actum”.
Delle riunioni di
Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
TITOLO V
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 13 - L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo
composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea per un quadriennio,
rinnovabile consecutivamente una sola volta.
Per l’individuazione
dei componenti da eleggere, l’Assemblea dovrà garantire la rappresentanza di
tutti i soci, tenendo conto delle esigenze territoriali.
In caso di dimissioni o
di decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla
sostituzione con il socio che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima
elezione. Chi subentra dura in carica fino alla scadenza del Consiglio
Direttivo.
Articolo
14 - Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il
Presidente e il Vicepresidente e
provvede a nominare il segretario ed il
tesoriere, che possono essere scelti al di fuori del consiglio ed in tal caso
non hanno diritto al voto.
Nessun compenso è dovuto ai membri del
Consiglio Direttivo e alle altre cariche elettive, salvo il rimborso delle
spese sostenute, a norma di
regolamento.
Articolo
15 - Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del
Presidente o quando ne sia fatta richiesta della maggioranza dei suoi membri.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi
membri; le delibere devono essere espresse con voto favorevole dei due terzi
dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
II consiglio
è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Delle riunioni del consiglio viene
redatto, su apposito libro, il verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente
e dal segretario.
Articolo
16 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
dell'Associazione, con l'eccezione di acquisti o vendite di beni immobili o
mobili di particolare valore artistico, di accettazione di donazioni, eredità e
legati, per i quali è necessario il consenso dell'Assemblea. Esso procede pure
all'assunzione di dipendenti e impiegati, determinandone la retribuzione.
In sede di prima attivazione, il Consiglio
Direttivo viene nominato nell’atto costitutivo dell’Associazione.
Articolo
17 - Compiti del Presidente sono:
- rappresentare l'ente;
- guidare l'attività dell'Associazione e
garantire il rispetto delle procedure nelle sue varie fasi operative;
- convocare, presiedere le assemblee e le
riunioni del Consiglio Direttivo;
- fissarne l'ordine del giorno;
- garantire l'esecuzione di quanto in esso
deliberato, a norma di statuto e regolamento;
- intrattenere
relazioni esterne.
Articolo
18 - Il Presidente è coadiuvato da un Vicepresidente, che lo sostituisce in
caso di assenza o di impedimento.
Articolo
19 - Il segretario segue le attività ordinarie dell'Associazione e cura i
contatti tra i membri della stessa; coordina e svolge le attività di
corrispondenza, documentazione, archivio, conformemente a quando deliberato dal
Consiglio Direttivo e previsto dal regolamento.
Articolo
20 - Il Presidente può esercitare in casi di accertata urgenza le funzioni
del Consiglio Direttivo solo in materia ordinaria, salvo ratifica da parte di
questo alla prima successiva riunione.
TITOLO VI
AMMINISTRAZIONE
Articolo
21 -
II tesoriere cura la tenuta dei libri contabili ed
è responsabile della cassa.
È sua cura la preparazione dei bilanci
preventivo e consuntivo dell'Associazione, che deve essere approvato
dall'Assemblea.
Articolo
22 - Per le operazioni amministrative correnti il tesoriere, nell'ambito
delle deleghe rilasciate dal Presidente, può disgiuntamente operare
prelevamenti o versamenti dai suoi conti dell'Associazione. Per le altre
operazioni si richiede il benestare del Consiglio Direttivo; se urgenti si
richiede il benestare del Presidente, o, in caso di assenza, del
Vicepresidente.
TITOLO VII
COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo
23 - La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di
Revisori, costituita da tre membri effettivi. Il Presidente del collegio deve
essere iscritto all'albo dei Revisori dei Conti o degli Ordini Professionali. I
membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo,
senza diritto di voto.
TITOLO VIII
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
Articolo
24 – Il comitato tecnico-scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo all’inizio di ciascun
mandato ed è composto dai Direttori dei Musei associati. Possono esservi
chiamati, in modo continuativo od occasionale, rappresentanti delle
Soprintendenze e del mondo accademico
nonché esperti del settore. Il Comitato opera in stretto rapporto
con il Presidente che ne coordina l’attività e al quale fornisce il necessario
supporto tecnico.
TITOLO IX
MODIFICA DELLO STATUTO
Articolo
25 - Eventuali modifiche dello statuto sono demandate dall'Assemblea
straordinaria a tale scopo convocata e dichiarata valida, in prima
convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci fondatori e ordinari,
in regola con il pagamento delle quote sociali mentre in seconda convocazione,
la validità prescinde dal numero dei presenti.
Le modifiche devono essere deliberate con
il voto favorevole dei due terzi dei
presenti e sono assoggettate alla ratifica da parte della Conferenza Episcopale
Umbra.
TITOLO X
SCIOGLIMENTO - CONTROVERSIE
Articolo
26 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la
maggioranza del settantacinque per cento dei votanti, la quale provvede alla
nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
L'eventuale patrimonio residuo alla
liquidazione sarà devoluto associazioni o enti aventi finalità analoghe,
sentita la Conferenza Episcopale Umbra.
TITOLO XI
NORMA FINALE - REGOLAMENTO
Articolo
27 – E’ compito del Consiglio
Direttivo predisporre il regolamento applicativo del presente statuto,
sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea.
Articolo 28 - Per quanto non previsto
dal presente statuto valgono le norme del diritto civile in materia di
associazioni, fatto salvo il disposto dell’art. 10 della legge 20 maggio 1985,
n. 222.