Statuto

Associazione

STATUTO DELLA RETE MUSEALE ECCLESIASTICA UMBRA

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI – DURATA

Articolo 1 – E’ costituita, per iniziativa della Conferenza Episcopale Umbra, l’Associazione denominata “RETE MUSEALE ECCLESIASTICA UMBRA” con sede in Assisi, Via Beato Padre Ludovico da Casoria, 7. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 – L’Associazione non ha scopo di lucro ed ha per propria ragione esclusiva quella di coltivare finalità culturali, pastorali e religiose. L’Associazione si propone di contribuire  alla conservazione e alla valorizzazione dei musei e delle raccolte che hanno carattere di ecclesiasticità o sono di interesse religioso esistenti in Umbria, proponendoli quali strumenti di animazione culturale delle comunità cristiane e della società. Essa persegue inoltre i seguenti scopi: valorizzare gli specifici contenuti di fede e di religiosità popolare di tali istituzioni; incrementare il loro patrimonio, agevolandone la corretta gestione e l’aggiornamento funzionale; sostenere la presenza e la rappresentanza della singolare specificità delle realtà associate nella più ampia rete museale italiana, favorendo i rapporti di collaborazione con gli organi statali di promozione e tutela, con gli enti locali e con altre associazioni artistiche e culturali.

Articolo 3 – Per il perseguimento degli scopi di cui all’art. 2 l’Associazione si propone di offrire ai propri associati:

  • a) servizi comuni di carattere culturale, secondo appropriati standard espositivi, scientifici, didattici, documentativi e promozionali;
  • b) servizi di rete, al fine di armonizzare le politiche di gestione, per quanto attiene alla consulenza tecnica e scientifica, museale, espositiva, tecnico-impiantistica, all’assicurazione dei beni, alla sicurezza, alla documentazione editoriale e multimediale, alla promozione turistica della rete museale regionale anche attraverso la gestione diretta delle strutture museali ad essa eventualmente affidate dai singoli associati;
  • c) servizi di progettazione per lo sviluppo e il sostegno della rete museale ecclesiastica e qualsiasi altro servizio ritenuto utile per la gestione e lo sviluppo della medesima, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati;
  • d) l’organizzazione e la gestione di itinerari religiosi, artistici, storici, turistico-culturali, rivolti alla promozione dell’offerta culturale del territorio regionale e l’interazione dei musei con il territorio e il patrimonio storico diffuso;
  • e) il reperimento di fondi e la redazione di piani finanziari per la promozione della rete.
  • f) L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle che siano ad esse direttamente connesse e/o considerarsi strumentali rispetto alle medesime.

 TITOLO II – PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 4 – II patrimonio della Rete museale è costituito:

  • da beni mobili ed immobili di proprietà della rete stessa;
  • da fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
  • da erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incrementare il patrimonio medesimo.

Le altre entrate dell’Associazione derivano:

  • dalle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare;
  • da proventi di attività marginali di carattere produttivo;
  • da ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.

Fino all’atto di scioglimento, l’Associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 5 – L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo, mentre quello preventivo deve essere elaborato entro il 30 ottobre dell’anno precedente.

TITOLO III – SOCI

Articolo 6 – Possono essere soci della Rete musei e gallerie, collezioni storiche, artistiche, scientifiche, antropologiche, demo-etnografiche di interesse ecclesiastico esistenti nel territorio della Regione Ecclesiastica Umbria, nonché le persone fisiche e giuridiche indicate all’articolo 7.

Articolo 7 – I soci si distinguono in: fondatori, ordinari, onorari, sostenitori. Sono soci fondatori gli enti che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione. La loro appartenenza alla rete museale è a tempo indeterminato, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Sono soci ordinari gli enti che vengono ammessi per delibera del Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda con indicazione delle generalità dell’ente rappresentato, dove si dichiara di accettare il presente Statuto ed  il regolamento. Sono soci onorari le persone fisiche che vengono chiamate a far parte dell’Associazione per aver reso servizi eminenti ai musei, alle raccolte o siano benemerite dell’Associazione. La nomina dei soci onorari è di spettanza dell’Assemblea ed conferita a vita. I soci onorari possono partecipare alle assemblee dell’Associazione, ma non hanno diritto di voto. Sono soci sostenitori i soggetti che contribuiscono culturalmente e/o finanziariamente alla vita dell’Associazione, le cui domande di adesione siano state accettate dal Consiglio Direttivo. I soci sostenitori possono partecipare alle assemblee dell’Associazione, ma non hanno diritto di voto.Le persone giuridiche sono rappresentate dal legale rappresentate o da un suo legittimo delegato; se si tratta di musei o collezioni diocesane, dal direttore o da altro soggetti da quest’ultimo designato. La quota di Associazione per i soci fondatori e ordinari viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Le eventuali dimissioni dovranno essere presentate per iscritto dai soci entro il 30 ottobre di ogni anno.

Articolo 8 – La qualifica di socio si perde, nel caso di persona fisica, per decesso, dimissioni e decadenza, nel caso di persone giuridiche, per dimissioni, decadenza ed estinzione. La decadenza può essere altresì dichiarata dal Consiglio direttivo in caso di morosità o per grave trasgressione delle norme statutarie.

Articolo 9 – L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente del consiglio direttivo almeno una volta all’anno entro il 30 giugno, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede statutaria.

Articolo 10 – L’Assemblea delibera sulla relazione del Presidente e del Tesoriere, sul conto economico consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione e su quanto stabilito dallo Statuto; elegge inoltre i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Salvo quanto previsto al successivo articolo 23 in relazioni ad eventuali modifiche del presente Statuto, sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide, in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione, con indicazione del giorno, dell’ora e del luogo e dell’ordine del giorno dei lavori è fatta con avviso recapitato a ciascun socio almeno dieci giorni prima della data della riunione. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata a mezzo lettera raccomandata o per posta elettronica. Entrambe le assemblee deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ciascun socio può farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio. Un socio non può rappresentare più di un altro socio.

Articolo 11 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sostituzione, dal Vice-Presidente, eletti a norma del successivo articolo 13. In assenza di entrambi, viene eletto un Presidente “ad actum”. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO V – CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12 – L’Associazione è organizzata per delegazioni corrispondenti al territorio di ogni singola Diocesi. La medesima è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea. I Consiglieri durano in carica per quattro anni e non possono svolgere più di due mandati consecutivi. Nell’individuare i componenti da eleggere, l’Assemblea deve garantire la rappresentanza delle diocesi umbre ed ogni singolo candidato dovrà essere munito di specifico placet ad personam del Vescovo della diocesi rappresentata. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, tenendo conto della diocesi rappresentata dal dimissionario o da colui che è venuto meno. Chi subentra dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo, previa ratifica da parte dell’assemblea alla prima riunione utile. Se viene meno la maggioranza del consiglio direttivo eletto dall’assemblea, il collegio dei revisori deve convocare urgentemente l’assemblea per il rinnovo dell’intero organo amministrativo; allo stesso sono affidati nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. La revoca di uno o più amministratori, può essere deliberata dall’assemblea, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell’organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell’organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l’assunzione dell’incarico di amministrazione nella presente  associazione come accettazione di questa clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.

 Articolo 13 – Nella prima riunione il Consiglio direttivo elegge fra i propri membri il Presidente ed il Vice-Presidente e provvede altresì a nominare il Segretario ed il Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo né a coloro che sono preposti alle altre cariche elettive, salvo il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al successivo articolo 26. La carica di Presidente deve essere confermata con apposita delibera della CEU.

 Articolo 14 – Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta della maggioranza dei suoi membri ed presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza suoi membri; le delibere devono essere adottate con voto favorevole dei due terzi dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 15 – Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, con l’eccezione di acquisti o vendite di beni immobili o mobili di particolare valore artistico, di accettazione di donazioni, eredità e legati, per i quali è necessario il consenso dell’Assemblea. Al Consiglio stesso compete l’assunzione di dipendenti e impiegati, di cui determina, altresì, la retribuzione. In sede di prima attivazione, il Consiglio Direttivo viene nominato nell’atto costitutivo dell’Associazione.

Articolo 16 – Il Presidente è eletto secondo quanto previsto dal precedente articolo 13. Al medesimo compete di:

  • rappresentare l’ente
  • guidare l’attività dell’Associazione e garantire il rispetto delle procedure nelle sue varie fasi operative;
  • convocare, presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;
  • fissarne l’ordine del giorno;
  • garantire l’esecuzione di quanto in esso deliberato, a norma di Statuto e regolamento;
  • intrattenere relazioni esterne.

Il Presidente può esercitare in casi di accertata urgenza le funzioni del Consiglio Direttivo solo per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio direttivo alla prima successiva riunione.

Articolo 17 – Il Presidente è coadiuvato dal Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Articolo 18 – Il Segretario segue le attività ordinarie dell’Associazione e cura i contatti tra i membri della stessa; coordina e svolge le attività di corrispondenza, documentazione, archivio, conformemente a quando deliberato dal Consiglio Direttivo e previsto dal regolamento.

TITOLO VI – AMMIN ISTRAZIONE

Articolo 19 – Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili ed è responsabile della cassa. È sua cura la preparazione dei bilanci preventivo e consuntivo dell’Associazione, che deve essere approvato dall’Assemblea. Per le operazioni amministrative correnti il Tesoriere, nell’ambito delle deleghe rilasciate dal Presidente, può disgiuntamente operare prelevamenti o versamenti dai conti dell’Associazione. Per le altre operazioni si richiede l’approvazione del Consiglio Direttivo; per gli atti considerati urgenti è richiesto il placet del Presidente, o, in caso di assenza o impedimento, del Vice-Presidente.

TITOLO VII – COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 20 – La gestione della rete museale è supervisionata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri effettivi. Il Presidente del collegio deve essere iscritto all’albo dei revisori dei Conti o all’albo degli ordini professionali. I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

TITOLO VIII – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E COMMISSIONI SPECIALI

Articolo 21 – Il Consiglio Direttivo nomina all’inizio di ciascun mandato il Comitato tecnico-scientifico costituito dai Direttori dei Musei associati. Possono esservi chiamati, in modo continuativo od occasionale, rappresentanti delle Soprintendenze e del mondo accademico nonché esperti del settore. Il Comitato opera in stretto rapporto con il Presidente che ne coordina l’attività e al quale fornisce il necessario supporto tecnico.

Articolo 22 – Il consiglio direttivo può provvedere a costituire Commissioni speciali alle quali affidare particolari incarichi. I componenti di  dette commissioni sono chiamati ad informare del proprio operato il consiglio direttivo.

TITOLO IX – MODIFICA DELLO STATUTO

Articolo 23 – Eventuali modifiche del presente Statuto sono di competenza dell’Assemblea straordinaria che, a tale scopo, è convocata e dichiarata valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali. In seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le modifiche devono essere deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e sono assoggettate alla ratifica da parte della Conferenza Episcopale Umbra.

TITOLO X – SCIOGLIMENTO E CONTROVERSIE

Articolo 24 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza del settantacinque per cento dei votanti, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. L’eventuale patrimonio residuo alla liquidazione sarà devoluto associazioni o enti aventi finalità analoghe, sentita la Conferenza Episcopale Umbra.

TITOLO XI – NORMA FINALE E REGOLAMENTO

Articolo 25 – E’compito del Consiglio Direttivo predisporre il regolamento attuativo del presente statuto, sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea.

Articolo 26 – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del diritto civile in materia di associazioni, fatto salvo il disposto dell’art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222.